NUOVO STATUTO A.I.A.T.A.

Art. 1 – Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile e della Legge 4/2013, l’Associazione professionale sotto la denominazione “A.I.A.T.A.”, di seguito detta ‘Associazione’.

Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie

L’Associazione ha sede legale in Bologna in Via Saffi, 30.

L’Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in Italia e all’estero.

I trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 – Lo scopo

L’Associazione non ha fini di lucro. Lo scopo dell’Associazione è:

·         promuovere lo sviluppo delle artiterapie antroposofiche in Italia;

·         collaborare con altre associazioni di arteterapeuti antroposofici nel mondo per la realizzazione di attività pubbliche e giuridiche, fornendo aiuto e sostegno reciproco con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il profilo pubblico e la base giuridica delle artiterapie antroposofiche;

·         collaborare con altre associazioni di terapeuti antroposofici in Italia e nel mondo, con la Società Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A.), con la sezione medica presso il Goetheanum in Svizzera e con la Federazione Internazionale delle Arti Terapie.

·         valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

Nell’ambito dello scopo, in conformità alla normativa attualmente vigente, l’Associazione dovrà:

·         vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta adottato ai sensi dell’art.27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

·         promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’art, 27-ter del codice del consumo, di cui il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualificativi richiesti agli iscritti;

L’Associazione, in base agli scopi sopraindicati, elabora i seguenti Regolamenti per esplicitare le modalità inerenti la professione di arteterapeuta: Regolamento Interno, Regolamento Disciplinare, Codice Deontologico, Regolamento ECP (Educazione Continua Professionale).

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, di rispetto dei diritti inviolabili della persona e della sacralità dell’essere umano e di tutti gli Esseri viventi.

E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’associazione nello svolgimento della propria attività, si atterrà ai seguenti principi: trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle regole deontologiche; la stessa opererà attraverso una struttura organizzativa e tecnico-scientifica, qualora il Consiglio Direttivo ritiene di istituirla, adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità sopra esposte.

Art. 4 – La durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati assunta in sede straordinaria.

Art. 5 – I mezzi economici

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

·         quote e contributi degli associati;

·         eredità, donazioni e legati;

·         contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

·         contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

·         entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

·         proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

·         erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

·         entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

·         iniziative promozionali;

·         altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchirne il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, stabilirà le quote associative che gli associati dovranno versare all’associazione per l’esercizio in corso.

Art. 6 – I Soci

Sono ammessi a partecipare all’Associazione tutte le persone fisiche che:

·         accettino gli articoli dello Statuto e di eventuali regolamenti emanati;

·         condividano gli scopi dell’Associazione;

·         si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato;

·       abbiano i seguenti requisiti professionali: Artiterapeuti Antroposofici che abbiano un percorso formativo di almeno 3.000 ore. L’ammissione di coloro che non hanno un percorso formativo di 3000 ore può essere documentato con percorsi formativi equiparabili che verranno valutati dal Consiglio Direttivo.

Oppure

–          che abbiano un riconoscimento internazionale Professionale con Certificazione rilasciata dalla i-ARTe (International Association of Anthroposophic Arts Therapies Education) o altra Associazione di Arteterapeuti Antroposofici riconosciute dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum – Dornach (Svizzera).

Eventuali richieste di ammissioni a soci senza i requisiti succitati ma con un Curriculum Vitae dal quale si evince un percorso professionale/formativo adeguato, potranno essere ammessi dopo valutazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

I Soci potranno, a loro discrezione, decidere di aderire ad un organo professionale come SIAF Italia o similare che preveda il registro degli artiterapeuti, riconosciuto a livello Nazionale, in quanto detti organi gestiscono lo sportello del cittadino.

La categoria di Soci è la seguente:

·         Soci ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Fanno parte di questa categoria coloro che, per competenza ed attività svolta, sono in grado di contribuire al perseguimento dei fini dell’Associazione;

Il numero dei Soci è illimitato e senza preclusioni di nazionalità

Art. 7 – La domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel Libro Soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del Socio: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza.

In base alle disposizioni della Legge n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del Socio.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci aderenti all’Associazione, come previsto dalle leggi e dal presente Statuto hanno i seguenti diritti:

·         di elettorato attivo e passivo;

·         di informazione e di controllo, anche tramite l’accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai Rendiconti ed ai Registri dell’Associazione, da richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo che, ai fini della preparazione della documentazione, può autorizzarlo entro i successivi 60 giorni.

I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci. La mancata attinenza alle regole stabilite può determinare, con delibera formale del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci, la perdita della qualità di Socio.

Al Socio è richiesto un aggiornamento delle proprie conoscenze e abilità professionali come previsto dalla legge n. 4/2013 e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci. I contenuti e le modalità della formazione in itinere vengono stabiliti annualmente e/o riconosciuti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ed opportunamente pubblicizzati a tutti i Soci.

Il Socio deve menzionare su ogni documento e nel rapporto col cliente gli estremi della legge n. 4/2013.

L’attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali erogati ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’Associazione professionale.

Dal momento dell’ammissione il Socio si impegna al versamento della quota annuale associativa il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rimborsabile, intrasmissibile e rivalutabile. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Il comportamento dell’associato, sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e del Codice Deontologico.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

·         per decesso;

·         per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo via mail, fax o posta ordinaria. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;

·         per decadenza cioè la commissione di atti in violazione a norme di legge e al Codice Deontologico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo così come stabilito dal Regolamento Disciplinare dell’Associazione;

·         per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo da comunicarsi a mezzo mail, fax o posta ordinaria allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea Soci nella prima riunione utile, qualora il Socio: 1. Abbia cessato l’esercizio della professione 2. non sia in regola con il pagamento della quota annuale; 3. non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 4. non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione; 5. danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione; 6. sia riconosciuto indegno;

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi o restituzioni dei contributi versati, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 10 – Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

·         l’Assemblea dei Soci

·         il Consiglio Direttivo

·         il Collegio dei Probiviri (inteso come tavolo di conciliazione)

Tutte le cariche ricoperte all’interno dell’Associazione hanno diritto ad un’indennità di rappresentanza (gettone di presenza), più il rimborso delle spese sostenute.

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio. Ogni Socio può rappresentare al massimo due Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea può essere convocata o tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell’Associazione e presso le sedi secondarie o con raccomandata, fax, e-mail o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno quindici giorni prima della riunione, in modo da raggiungere ogni associato. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione. Nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dall’Associazione, è assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute anche in modalità telematica, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute attraverso convocazione a mezzo e.mail e/o social media.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno i tre quarti dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea in seduta Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti, in seduta Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tolti gli astenuti.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta Ordinaria per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario.

Essa inoltre, in seduta Ordinaria:

·         provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

·         provvede alla nomina dei Probiviri;

·         delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

·         approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

·         delibera sui ricorsi proposti dai soci dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo;

·         delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai Soci previa comunicazione al Presidente.

L’Assemblea in seduta Straordinaria:

·         delibera sulle modifiche al presente Statuto;

·         delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un Verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato da chi presiede l’Assemblea.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

·         compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·         individua tra i suoi componenti le cariche al suo interno;

·         redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;

·         redige e presenta all’Assemblea il Rendiconto economico-finanziario;

·         stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento;

·         redige eventuali Regolamenti Interni da sottoporre all’Assemblea;

·         elabora eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea;

·         stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa;

·         delibera in merito all’ammissione/esclusione dei Soci;

·         pronuncia l’eventuale decadenza dei Soci;

·         promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.

·         Individua e promuove la partecipazione a Bandi pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;

·         provvede, qualora lo ritenga necessario, alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e alla nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico (non come organo sociale);

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite lettera, fax o e-mail o consegna diretta controfirmata contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione e la modalità (in presenza o in via telematica), da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni;

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via Straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Segretario o, in sua assenza, un membro del Consiglio appositamente nominato, redige il Verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

Art. 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle Autorità, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e Straordinaria e dispone dei fondi sociali. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, ogni sua funzione è svolta dal Vicepresidente.

Art. 14 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, dei rapporti con l’esterno e della tenuta dei libri verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e del libro dei Soci.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il Rendiconto economico-finanziario secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Rendiconto finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Rendiconto economico-finanziario deve essere depositato c/o la sede dell’Associazione sette giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea e va inviato ai soci che hanno comunicato il loro recapito di posta elettronica unitamente alla convocazione affinché se ne possa prendere visione.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri i quali sono eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra soggetti non Soci. I membri del Collegio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sulle controversie interne all’Associazione, ivi comprese quelle relative all’interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l’Associazione ed i Soci ed i rapporti tra i Soci medesimi.

La competenza del Collegio dei Probiviri ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili e immediatamente esecutive. I Soci e gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri. Nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun organo sociale e nessun Socio può formulare ricorso in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all’Assemblea dei Soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico non è un organo sociale e, qualora previsto dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri variabile; in particolare potrà far parte del Comitato un singolo membro rappresentante di ogni disciplina, tenuto conto delle diverse metodologie. I membri sono eletti dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti non soci.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può dare attuazione alle attività di formazione professionale e vigilare sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei Soci dandone conto al Consiglio Direttivo.

Le funzioni e i modi di esecuzione del Comitato saranno disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea Straordinaria, oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.