II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i Soci professionisti di A.I.A.T.A. devono attenersi nell’esercizio della propria professione.
Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale A.I.A T.A. ,rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun Socio.
Art. 1 – Accettazione
Il Socio professionista, in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale del servizio erogato, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti Interni di A.I.A T.A., nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti i Soci A.I.A T.A.. Il Socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare di A.I.A T.A.
Art. 2 – Principi Etici
Il Socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto, dell’empatia e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.
Ogni associato di A.I.A.T.A. è professionalmente libero di non collaborare per obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.
Il Socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del Codice Penale.
Art. 3 – Competenza e Professionalità
Il Socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua – curando il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale – determina l’allontanamento dall’Associazione.
Il Socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il Socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.
Art. 4 – Rapporti con il Cliente
L’Associazione A.I.A.T.A. tutela la propria clientela, in accordo con l’Associazione SIAF (Associazione Italiana Armonizzatori Familiari), usufruendo dello Sportello del Consumatore Utente Numero verde 800598656, attivato dalla suddetta Associazione, come esplicitamente richiesto dalla Legge 4 art. 2 comma 4 e art. 5 lettera f.
Il Socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o potenzialmente dannosi. Se richiesto, il Socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.
Art. 5 – Presa in Carico
Il Socio professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali, interferendo con le prestazioni professionali, le rendano inadeguate o potenzialmente dannose alle persone cui sono rivolte.
Il Socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o arrecare danno all’immagine sociale della professione; egli evita di assumere ruoli professionali e di compiere trattamenti nei confronti dell’utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa compromettere la credibilità e l’efficacia delle consulenze e/o dei trattamenti.
Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa in particolare per quanto riguarda età, genere, orientamento sessuale, stato di salute, condizione economica, religione e provenienza geografica; ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nell’utente.
Art. 6 – Correttezza Professionale
Il Socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale.
Il Socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Art. 7 – Segreto Professionale
Il Socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore. Il Socio professionista che, nell’esercizio della propria professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza, dovrà decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione; in caso violenza su minori, la segnalazione andrà diretta a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Il Socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche
Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il Socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali. In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto. Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il Socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Art. 9 – Rapporto con i Colleghi
Ciascun Socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Il Socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il Socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il Socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.